I giovani con meno di 36 anni che vogliono acquistare la prima casa possono chiedere un mutuo giovani prima casa per mezzo dell’assistenza del Fondo prima casa di Consap
Il tal modo i giovani sotto i 36 anni potranno ottenere un mutuo con una copertura fino all’80% rispetto al valore complessivo dell’immobile. Ma come funziona esattamente l’agevolazione dedicata all’acquisto prima casa per gli under 36?
Comprare casa tramite un mutuo rappresenta una grande occasione per tutti quei giovani sotto i 36 anni, nonostante l’instabilità economica nazionale ha molto spesso scoraggiato questo step importante.
Risulta molto difficile ottenere un mutuo a copertura 100%, proprio perchè ne esistono pochi sul mercato e sono sempre comunque piuttosto costosi, considerato che superare l’80% di loan to value (rapporto tra il capitale totale ricevuto in prestito e il valore dell’immobile) implica un assorbimento di capitale più alto da parte delle banche.
Nonostante ciò comunque, grazie al Decreto Sostegni bis il governo Draghi ha approvato l’accesso in forma prioritaria al Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa, promuovendo l’introduzione di un’agevolazione specifica per coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni e hanno un Isee più basso di 40.000 euro.
Gli under 36 in difficoltà economica, incapaci magari di integrare il 20% dell’importo legato all’acquisto dell’immobile, possono quindi godere di maggiori opportunità in merito all’accesso al credito.
All’interno del sito Consap è disponibile l’informativa completa relativa al Fondo di Garanzia prima casa con le agevolazioni dedicate agli under 36.
Acquisto prima casa under 36: decreto Sostegni bis e proroga maxi-garanzia statale
Il Decreto Sostegni bis, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a maggio 2021, inglobava “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
La misura prevista per i giovani ha visto un ampliamento della garanzia statale a quelle categorie che soffrono maggiori difficoltà in merito all’accesso al credito.
Nel dettaglio, gli under 36 con un Isee inferiore a 40.000 euro che chiedono un finanziamento prima casa loan-to-value superiore all’80%, possono ottenere una percentuale di copertura della garanzia del Fondo che va dal 50% previsto prima dell’introduzione del Decreto, all’80% della quota capitale.
Questa disposizione appare inclusa nell’art 64 del Decreto Sostegni bis, specificando che “per i finanziamenti il cui rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, superi l’80%, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all’80% della quota capitale”.
Il potenziamento della garanzia era stato previsto dapprima fino al 31 dicembre 2023, ma è poi stato prorogato per tutto il 2024 grazie all’art.3 dell’ultima legge di Bilancio.

Il dettaglio dell’Agenzia delle Entrate sulla proroga acquisto prima casa under 36
Tramite il principio di diritto n.5/2024 l’Agenzia delle Entrate ha delineato alcune specifiche in relazione alla proroga delle agevolazioni prima casa dedicate agli under 36.
Stando a quanto dettagliato dall’Agenzia delle Entrate, l’opportunità di attivare l’agevolazione prima casa under 36 anche per quanto riguarda gli atti definitivi sottoscritti entro il 31 dicembre 2024, prescinde dalla condizione fondamentale mediante cui il contratto preliminare di acquisto della casa sia stato sottoscritto e registrato entro il tempo limite citato al comma 9 dell’articolo 64, ovvero entro il 31 dicembre 2023.
Di conseguenza, in subordino alla disposizione che ha allargato la finestra temporale di applicazione dell’agevolazione, l’opportunità prima casa under 36 “può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del decreto-legge 73 del 2021”.
L’Agenzia delle Entrate ha pertanto dettagliato la dinamica secondo cui “la possibilità di fruire dei benefici anche per gli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il 31 dicembre 2023”. Di conseguenza, l’agevolazione “si può applicare anche se il contratto preliminare d’acquisto” è stato “sottoscritto e registrato prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del Sostegni-bis”.
Chi ha stipulato l’atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e il 29 febbraio 2024 e ha pagato le relative imposte senza fruire dell’agevolazione, pur possedendone i requisiti di accesso, ha diritto ad un credito d’imposta dell’ammonto pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle dovute, applicando i benefici under 36, compresa l’imposta sostitutiva sul mutuo.
Per fruirne, è necessaria una dichiarazione, da rendere al notaio con atto integrativo, in cui si manifesta la volontà di avvalersi dei benefici prima casa under 36 e si dichiara di essere in possesso dei relativi requisiti di legge. L’atto integrativo, che è esente dall’imposta di registro, può anche essere stipulato dopo il 31 dicembre 2024, ma comunque entro il termine di utilizzo del credito. Questo è fruibile esclusivamente nel 2025, con le stesse modalità previste per il credito Iva in caso di operazione soggetta a quel tributo; in caso di mancato utilizzo nel termine del 31 dicembre 2025, non è ammesso il rimborso delle somme versate in eccesso”.