Rimborsi Cessione del Quinto: Sentenza Lexitor. L’1 x tutti delle Banche.

Cessione del Quinto e Rimborsi: cosa cambia con l’arrivo della sentenza Lexitor

Con Decisione n. 6470 del 22 aprile 2022 l’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) è ritornato a pronunciarsi circa l’estinzione anticipata dei finanziamenti – e in particolare sulla questione cessione del quinto – relativa alla restituzione di una parte dei costi in base alla disciplina sancita dalla sentenza Lexitor.

Nel dettaglio, il dibattito si focalizza sul diritto del consumatore circa l’ottenimento del rimborso di una parte dei costi del finanziamento, grazie all’estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto alla data esatta pattuita a livello contrattuale.

Riguardo la questione, l’ABF evidenzia come l’art.125-sexies del TUB, contempli il diritto da parte del cliente a procedere ad una diminuzione del costo totale del credito relativo agli interessi e ai costi previsti circa il periodo residuo del contratto.

L’atteggiamento che l’ABF aveva ottemperato fino al dicembre 2019, implicava il rimborso esclusivo dei soli costi recurring, in quanto questi paleserebbero un’attribuzione patrimoniale in favore della banca, che si cataloga come priva di causa.

Invece, per quanto riguarda i costi up front, non era riconosciuta la rimborsabilità, in quanto si parlava di costi relativi ad attività preliminari alla concessione del prestito, completamente esauriti prima dell’estinzione anticipata.

In questo quadro peculiare, è andata presto ad integrarsi la decisione della Corte di giustizia europea C-383/18 (Lexitor), la quale ha stabilito l’inclusione nel rimborso di circa tutti i costi posti a carico del consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

In seconda battura, il d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis), ha implicato l’allineamento del TUB alla disciplina indicata dalla sentenza Lexitor.

Tuttavia, la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi prima del 25 luglio 2021 – data di attuazione della legge di conversione – è stata identificata in quella vigente al momento della stipulazione.

Di conseguenza, l’ABF ha ritenuto che per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni bis, in riferimento all’estinzione anticipata della cessione del quinto, si dovrà continuare a distinguere tra costi recurring e up front e di conseguenza non potranno essere rimborsati al cliente i costi di istruttoria e gli oneri di distribuzione in quanto ritenuti prodromici e preliminari alla concessione del finanziamento.

Il 2021 è andato di certo a configurarsi come l’anno di importanti confronti in relazione allo scottante tema legato al diritto del consumatore di ottenere il rimborso circa tutti i costi complessivi sostenuti – per la quota parte – nell’eventualità di estinzione anticipata di un finanziamento x.

Com’è ormai risaputo, a seguito dell’affermazione da parte della CGUE, con la sentenza Lexitor del settembre 2019, del principio della restituzione degli oneri, nel corso del 2021 è andato ad istituirsi, secondo un criterio unanime, l’orientamento legislativo a favore dell’applicazione di quanto statuito dalla Corte. Ne deriva, che nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in seno alla quota parte non goduta.

L’atteggiamento degli Istituti Bancari

Nonostante l’affermazione di un tale orientamento, sia le banche che gli intermediari finanziari hanno continuato a reiterare un atteggiamento di rigida resistenza. In questo contesto, sono stati pochi gli istituti di credito a decidere spontaneamente di rispettare le richieste di rimborso.

Questa tendenza ha preso piede nonostante la Banca d’Italia, sia in forma diretta che tramite l’Arbitro Bancario Finanziario, non avesse mancato di affermare la nozione in base alla quale le decisioni della CGUE devono essere applicate nell’immediato, anche se non condivisibili, e di conseguenza ogni intermediario avrebbe dovuto attivarsi per soddisfare il provvedimento in questione e concedere i rimborsi al cliente.

Ma nonostante ciò, nel tentativo di non interferire con i propri bilanci, gli intermediari sono giunti al punto di delegittimare perfino la Banca d’Italia, configurandosi quindi come inadempienti in seno ai provvedimenti presi dall’ABF.

Qualcosa cambia però nel Luglio 2021, nel momento in cui in sede di conversione del Decreto Sostegni Bis, fa capolino una norma specifica, la quale esclude l’applicazione dei principi della Lexitor per tutti i contratti stipulati prima del 25 Luglio 2021, poiché va a richiamare il contenuto delle comunicazioni da parte di Banca d’Italia degli anni scorsi, le quali limitavano il rimborso alle sole spese up front e non a quelle di recurring.

La norma viene immediatamente contestata a causa dello scombussolamento creatosi con l’ordinamento comunitario a cui spetta la competenza in materia del credito al consumo. Nonostante questo, la giurisprudenza italiana non si fa certo influenzare dalla scelta legislativa.

Questa infatti conferma i principi della Lexitor anche alla luce della l. 106/2021, affermando che “o si interpreta il nuovo testo dell’art. 125 sexies in armonia con il dettato comunitario o, viceversa, il Giudicante ha l’obbligo di disapplicare la norma nazionale che si pone in contrasto con quella europea.

La Banca d’Italia

Nel frattempo, la Banca d’Italia si assicura che tutti gli intermediari adempino alle decisioni prese.

Fatto sta che, nell’arco di circa un anno, il Collegio di Coordinamento dell’ABF manifesta l’incredibile e confusa capacità di affermare tutto e il contrario di tutto, ossia riconoscere dapprima la preminenza del diritto comunitario sul diritto nazionale, per poi finire per rinnegarla, giustificandosi sull’assunto secondo cui il legislatore italiano ha introdotto una norma che rischia sì di apparire incostituzionale ma poiché è preclusa all’organo arbitrale la possibilità di sollevare la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel contempo si può applicare la legge italiana in luogo di quella comunitaria.


Di conseguenza, per la seconda volta in pochi mesi, le banche tornano a rilassarsi nuovamente. Il motivo? D’ora in poi non solo potranno violare il diritto comunitario ma godranno anche del benestare del loro organo di controllo.

Ma non è tutto!

Cessione del Quinto Lexitor

Il Tribunale di Torino, tramite l’ordinanza del 2 novembre 2021, ha ritenuto rilevante – rinviandola per ciò alla Corte costituzionale – la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 nelle parti in cui prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;

limita inoltre ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

Pertanto, tutto quel malloppo di malumori sollevati dai primi commentatori il giorno successivo all’approvazione della l. n. 106/2021, sono state sintetizzate all’interno dell’ordinanza del Giudice del Tribunale di Torino Astuni che tra l’altro è stato uno dei primi ad occuparsi degli effetti multi-sfaccettati della sentenza Lexitor.

Allo stesso tempo, il contenzioso circa la materia lievita a dismisura e i Giudici di Pace nonché i Tribunali italiani, tramite provvedimenti unanimi, continuano a condannare gli istituti bancari a non rimborsare i consumatori.

Si parla chiaramente di cifre corpose, illegittimamente trattenute dalle banche e non restituite.

Tra le ultime, si richiamano le decisioni del Giudice di Pace di Lagonegro che, con sentenza n. 228 del 26.11.2021, accogliendo la domanda del consumatore, accerta il diritto dello stesso ad ottenere il rimborso di tutti gli oneri non maturati per effetto dell’anticipata estinzione del finanziamento, senza distinzione tra oneri up front e recurring .

Lungo la stessa scia, si muoveranno il Giudice di Pace di Ivrea (sent. 691/2021 del 4.12.2021) e il Giudice di Pace di Roma (sent. n. 26312/2021 del 06.12.2021), il Tribunale di Napoli (sentenza del 14.12.2021) e Ivrea (sentenza del 7/12/2021) che approvano il diritto del consumatore, nell’eventualità di estinzione anticipata, ad ottenere il rimborso proporzionale di tutti i costi affrontati al momento della stipula del contratto.

A questo proposito, definiscono che la differenziazione dei costi up front e recurring nel caso di anticipata estinzione del finanziamento, non ha motivo di esistere proprio per l’applicabilità dei principi sanciti dalla Lexitor, la quale supera tale distinzione, andando, appunto, ben oltre.

Lato consumatori, la battaglia è ancora all’attivo e sempre finalizzata al vedersi riconoscere un diritto che dovrebbe altresì configurarsi come inalienabile, affermato e ribadito in sede legislativa e giudiziaria, ma che, a causa delle forti rigidità da parte degli istituti bancari, non trova piena applicazione.

Adesso, lo step successivo – e si spera definitivo – sarà delineato dalla promulgazione della nuova legge Lexitor in arrivo, considerato che la questione è stata già sollevata sia dinanzi alla Corte di Cassazione nonché, come detto in precedenza, dinanzi alla Corte Costituzionale e, a quel punto, ci sarà poco da fare se non rispettare quanto verrà statuito.

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