Il tribunale di Monza è stato il primo ad applicare le ultime disposizioni della normativa Lexitor nel corso di una sentenza.
Trascorso ormai quasi un mese dalla sentenza Lexitor relativa ai rimborsi in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, possiamo ritornare ad approfondire maggiormente qualche elemento, alla luce della presenza di ulteriori dati integrativi. qui
A tal proposito, va nuovamente evidenziato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato incostituzionale l’art. 11octies comma 2 del Decreto “Sostegni” del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge n. 106 del 23 luglio 2021, in quanto in contrasto con la cd. sentenza Lexitor, emanata l’11 settembre 2019 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, relativa l’interpretazione dell’art. 16 par. 1 della Direttiva 48/2008/CE sul credito ai consumatori, recepita con il D.Lgs. n. 141/2010.
Ma cosa significa esattamente tutto questo?
In maniera molto più semplificata: la sentenza Lexitor prevede l’obbligo di rimborso di tutti i costi non maturati nel momento dell’estinzione anticipata di un finanziamento, indipendentemente dall’anno e dal periodo esatto in cui tale finanziamento sia stato estinto, mentre invece il Decreto 73/2021 prevedeva che per i finanziamenti precedenti al 25 luglio 2021 (data dell’entrata in vigore dello stesso decreto), fossero restituiti al debitore, nell’eventualità di rimborso anticipato, esclusivamente i costi relativi alla durata del finanziamento ( i cosiddetti recurring), e per i finanziamenti rimborsati dopo la data del 25 luglio 2021, potessero essere restituiti tutti i costi non maturati, ergo sia quelli relativi alla durata del finanziamento (recurring), che quelli sostenuti a prescindere dalla durata del finanziamento stesso (costi up front).
Ora, tramite la recente Lexitor, rispetto al Decreto 73/2021 appena dettagliato, la Corte Costituzionale è stata chiara: solo la Corte di Giustizia Europea era legittimata a stabilire una data spartiacque rispetto al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento, da qui appunto l’incostituzionalità del Decreto 73/2021 ( all’art. 11octies comma 2 del Decreto “Sostegni” del 25 maggio), il quale si è arrogato erroneamente il suddetto diritto di far da spartiacque temporale.
Di conseguenza, la decisione della CGUE va applicata ora senza alcun limite temporale, sia per i finanziamenti estinti prima del 25 luglio 2021, che per quelli esperiti successivamente a tale data.
L’incostituzionalità dell’art. 11octies comma 2
È risultato quindi sufficiente etichettare come incostituzionali le parole dell’art. 11octies comma 2 (dove octies sta per annullabilità del provvedimento) “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia” per azzerare le previsioni del Decreto 73/2021 sul doppio regime di rimborsi e sul già citato spartiacque temporale per i finanziamenti pre e post 25 luglio 2021.
Ma cosa sta ad indicare esattamente la dicitura – ora incostituzionale – della Banca d’Italia “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”? La dicitura si riferisce ad una clausola che tentava appunto di limitare (temporalmente) ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore. L’ammonizione arrivata ora in proposito, da parte della recente sentenza Lexitor, dichiara finalmente che si è trattato di “una violazione dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”, in quanto come già dettagliato sopra “solo la Corte di Giustizia Europea era legittimata a stabilire una data spartiacque rispetto al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata del finanziamento”.
La Corte di Legittimità, in sintesi, pur prendendo atto del rispetto degli intermediari circa l’applicazione delle disposizioni emanate in precedenza dalla Banca d’Italia, nonché la decisione del legislatore nazionale di “proteggere l’affidamento”, ha confermato che è necessario rispettare quanto stabilito dai Trattati europei, in relazione alla preminenza della disciplina europea rispetto a quella nazionale.
Le conseguenze e il Tasso Annuo Nominale
Quali conseguenze ha avuto una decisione del genere? La prima conseguenza riguarda una delle operazioni che si ritrovano maggiormente nell’occhio del ciclone della sentenza, ossia il finanziamento garantito dalla cessione dello stipendio/pensione che si basa, anche, su rinnovi dell’operazione con obbligo di estinzione della “cessione” precedente.

L’orientamento basato sulla decisione di prevedere una nuova formula di calcolo degli interessi e dei costi, ovvero di integrare nel Tasso Annuo Nominale tutti i costi a carico del debitore, ne ha modificato la rappresentazione dei costi stessi, con il vantaggio – sia per il debitore che per il finanziatore – di avere una conoscenza molto chiara rispetto al costo complessivo del finanziamento, ed eventualmente, alla natura del rimborso spettante in caso di estinzione anticipata del finanziamento in questione.
Ergo, i consumatori, percepiti ora come i veri “vincitori” in relazione alla recente emanazione Lexitor, potranno chiedere il rimborso della quota di costi non restituita all’atto dell’estinzione anticipata del finanziamento.
L’organizzazione delle somme
La sentenza comunque non apre specifiche in relazione alle modalità di rimborso, per cui sarà necessario presentare apposita richiesta in merito ai finanziamenti già estinti dal consumatore alla data del 25 luglio 2021.
Poi toccherà agli intermediari bancari e finanziari, i quali dovranno organizzare le varie somme (ancora da quantificare) per soddisfare le richieste di rimborso dei consumatori. Insieme agli intermediari, risultano coinvolti la Banca d’Italia (considerato che l’incostituzionalità deriva dall’interpretazione delle norme da essa fornite riportate nel Decreto) ed eventualmente anche l’Arbitro Bancario Finanziario, il quale dovrà intervenire in caso di presenza di nuovi e vecchi contenziosi.
La sentenza coinvolge sia le operazioni di cessione del quinto, che tutte le operazioni del credito al consumo. Infine, non può escludersi una sua eventuale estensione anche rispetto alle operazioni di mutuo. La Direttiva relativa ai mutui testualmente “Direttiva 2014/17/Ue del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE ……” non è quella sul credito ai consumatori. La Corte Austriaca si è già rivolta a quella europea e in Italia sono già stati avanzati alcuni dubbi circa l’applicazione estensiva della sentenza Lexitor. Il tutto comunque stalla attualmente in cabina di attesa, nell’ipotesi che venga presa una decisione anche riguardo i mutui.
Lexitor: la prima sentenza del tribunale di Monza
Il Tribunale di Monza, tramite l’espletamento di una sentenza, è stato il primo a decidere in seno ad una controversia in applicazione della sentenza Lexitor e in virtù delle recenti pronunce della Corte Costituzionale del 22 dicembre 2022.
Non a caso, con la sentenza, richiamata la Consulta, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”.
Rispetto al punto in questione, il Tribunale di Monza ha stabilito quanto segue:
“Infatti, pur non avendo dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 73/2021 (25 luglio 2021) alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell’art. 125 sexies, comma 1, T.U.B., la Corte ha precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, il che implica che il rimborso della quota non utilizzata dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve contemplare non soltanto i costi c.d. “recurring”, bensì anche quelli c.d. “up front”.
Il Tribunale, dunque, ha recepito l’indirizzo dettato anche dalla Consulta, per cui l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato necessariamente secondo quanto dettato dalla sentenza della Corte di Giustizia ed ha rigettato anche il secondo motivo in merito ai costi di intermediazione stabilendo che:” Va, poi, considerato che il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla finanziaria, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla finanziaria, che provvede poi a versarli al mediatore; che, la circostanza che la mutuante, nella sua discrezionalità, abbia ritenuto di rivolgersi ad un terzo intermediario, non può rivolgersi in danno per il consumatore; che, pertanto, la circostanza che la somma addebitata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può valere ad escludere l’onere di restituzione di tali somme in capo alla mutuante”.
Rivolgiti agli esperti di Studio Etiko
Hai estinto il tuo debito in maniera anticipata e vuoi appellarti alle recenti disposizioni emanate dalla sentenza Lexitor, con l’obiettivo di ottenere il rimborso dei costi upfront ( e non solo recurring)? Rivolgiti agli esperti di Studio Etiko, un team di professionisti seri e certificati, che saprà guidarti passo dopo passo nell’esecuzione delle pratiche relative alla tua richiesta di rimborso, in virtù dell’estinzione anticipata del finanziamento. Studio Etiko rappresenta una delle realtà leader in Italia, nell’assistere il debitore a 360°. Affidati agli esperti di Studio Etiko, ed inizia la valutazione della tua situazione finanziaria. Richiedi subito una consulenza gratuita e mettiti in contatto con uno dei migliori studi presenti sul mercato.