Notifica di pignoramento omessa: inesistenza o nullità del titolo esecutivo?

L’assenza di perfezionamento rispetto alla notifica di pignoramento indirizzata al debitore ha come effetto la nullità dello stesso pignoramento ma non la sua inesistenza giuridica

La mancanza di una notifica di pignoramento presso terzi al debitore esecutato – conseguenza dell’assenza di perfezionamento di questa a causa dell’irreperibilità del debitore – che implica l’omissione dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. che l’Ufficiale Giudiziario è tenuto a correlare al debitore, non contempla l’inesistenza del pignoramento in sè, ma attesta la nullità dello stesso.

Questo comporta che, potendo sviluppare un rinnovo della notifica dell’atto di pignoramento verso il debitore esecutato, in questo contesto si parlerà di sanatoria del vizio di nullità tesa al raggiungimento dello scopo, parimenti all’eventuale iniziativa del debitore di costituirsi nelle procedura esecutiva, decidendo appunto di opporsi a questa.

Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Milano – Sezione Esecuzioni, con ordinanza del 30.10.23. Prenderemo come punto di riferimento tale ordinanza – relativamente ad un caso piuttosto noto – per chiarire quando un titolo esecutivo è considerato nullo, inesistente o irregolare e che tipo di effetti avrà questo sul pignoramento.

Notifica di pignoramento: il caso

Una società in possesso di decreto ingiuntivo, ha deciso di agire in forma esecutiva verso un imprenditore singolo a cui aveva ceduto della merce che l’imprenditore non ha mai pagato; la società in questione ha notificato l’atto di pignoramento presso terzi. Tale notifica andava a perfezionarsi in relazione a tutti gli istituti di credito terzi pignorati, ma non andava a buon fine rispetto al debitore esecutato, a causa dello stato di irreperibilità di quest’ultimo all’indirizzo dichiarato all’interno dell’atto di pignoramento.

Realizzando l’esistenza della notifica di pignoramento – in seguito al blocco dei propri conto correnti eseguiti dagli istituti di credito – l’imprenditore esecutato in un primo momento ha presentato istanza di visibilità nel fascicolo dell’esecuzione e in un secondo tempo si è premurato di proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Per mezzo del ricorso in opposizione all’esecuzione, l’imprenditore esecutato ha obiettato l’inesistenza giuridica dell’atto di pignoramento presso terzi in conseguenza del mancato perfezionamento della notifica rispetto a se medesimo (essendo risultato irreperibile). Non a caso stando a quanto dichiarato dall’imprenditore, alla mancata notifica di pignoramento relativa allo stesso, andava a correlarsi l’assenza di un requisito fondamentale contemplato dalla legge riferibile all’atto di pignoramento presso terzi, ossia l’ingiunzione ex art. 492 c.p.c., la quale deve essere rivolta dall’ufficiale giudiziario al debitore esecutato. Da ciò ne deriverebbe l’inesistenza giuridica dell’atto di pignoramento.

Alla luce di questo – tramite l’opposizione all’esecuzione – l’imprenditore esecutato ha preteso in forma preliminare la sospensione della procedura esecutiva ex art. 624 c.p.c., ovvero la declaratoria di improcedibilità dell’esecuzione basata sull’inesistenza del pignoramento presso terzi legato all’omessa notifica nei confronti dello stesso imprenditore.

Recapitata la notifica di ricorso insieme al decreto di attuazione dell’udienza, il soggetto pignorante prima della data di udienza fissata, si è premurato di depositare un documento difensivo in forma preliminare, tramite cui ha obiettato l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi avanzata dall’imprenditore esecutato, in dipendenza della tardività della stessa opposizione espressa fuori tempo limite, in addizione comunque all’infondatezza della medesima, stando al fatto che il pignoramento presso terzi privo dell’ingiunzione di cui art. 492 c.p.c. (non notificato al debitore), deve essere considerato nullo ma non inesistente, e quindi subordinabile a rinnovo e perciò a sanatoria.

Il giorno dell’udienza, il Giudice dell’Esecuzione dopo aver ascoltato le parti ha posto la causa in riserva.

Eccezione di nullità/inesistenza del pignoramento e opposizione agli atti esecutivi

L’eccezione di inesistenza o nullità del pignoramento si configura come una concreta risposta di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ma non di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Infatti, l’azione di contestare la legittimità circa lo sviluppo dell’azione esecutiva, rispetto ad incorrettezze formali degli atti e dei provvedimenti messi a punto nel processo esecutivo o alla notifica dei medesimi, dovrà espletarsi per mezzo della proposta di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Più nel dettaglio, il giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. ha come scopo unico quello di appurare la legittimità dell’azione esecutiva espressa in subordino ad un specifico titolo esecutivo. Tramite questo tipo di opposizione, potrà essere contestato:

  1. il diritto del creditore di agire in executivis
  2. la persistenza (in coda ad eventuale nullità) o l’esistenza (in origine) del titolo esecutivo
  3. l’idoneità peculiare del titolo esecutivo a sviluppare l’esecuzione a discapito di un determinato debitore
  4. l’ammissibilità giuridica rispetto alla realizzazione coattiva del credito

Per mezzo dell’opposizione agli atti esecutivi invece, si va a contestare esclusivamente la modalità entro cui viene strutturata l’azione esecutiva. Nel dettaglio, i fattori in capo all’opposizione ex art. 617 c.p.c. possono includere:

  1. la regolarità formale del titolo e del precetto
  2. scorrettezze di notifica degli atti preliminari all’azione esecutiva
  3. la correttezza formale degli atti singoli e dei provvedimenti messi a punto nel processo esecutivo (da parte dell’ufficiale giudiziario e del giudice)

Di conseguenza, stando alla giurisprudenza: “Costituisce opposizione agli atti esecutivi la denuncia di inesistenza – nullità della notificazione del pignoramento perché è un vizio dello svolgimento dell’azione esecutiva, ed il termine per impugnare è pertanto di venti giorni, decorrenti da quando l’interessato ha avuto conoscenza legale dell’atto nell’ambito del processo esecutivo”.

In virtù di tali premesse, nell’ambito del caso specifico di riferimento menzionato sopra, non sussistendo il perfezionamento della notifica di pignoramento nei confronti del debitore, questo non era certamente nelle condizioni di acquisire conoscenza legale dell’atto come risultato della notifica dello stesso. In aggiunta però, seppur sotto l’incombenza di un onere da gestire, il debitore non aveva specificato all’interno dell’atto di opposizione il momento preciso in cui aveva acquisito conoscenza legale rispetto l’atto di pignoramento.

Ad ogni modo, il giudice dell’esecuzione ha convenuto che la legale conoscenza dell’atto doveva essere stata acquisita dal debitore al momento del deposito da parte dello stesso dell’istanza di visibilità nell’ambito del fascicolo telematico, rilevata in data 12 Settembre. Rispetto invece al ricorso di opposizione all’esecuzione, questo è stato depositato solo il 20 Ottobre, quindi decisamente ben oltre il termine dei venti giorni previsti dall’art. 617 c.p.c. circa la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, che in questo caso si configurava appunto fuori tempo massimo.

Pertanto, il giudice dell’esecuzione ha accolto l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal pignorante, dichiarando improcedibile e inammissibile l’opposizione del debitore esecutato poiché presentata in estremo ritardo.

Omissione dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c.

L’art. 492 c.p.c. pone l’accento sulle peculiarità di contenuto che l’atto di pignoramento deve obbligatoriamente includere al proprio interno se non vuole essere considerato invalido.

Tra i vari fattori peculiari, c’è l’ingiunzione rispetto al debitore esecutato di astenersi dall’eseguire qualsiasi tipo di atto capace di strappare alla garanzia del credito tutti quei beni potenzialmente espropriabili.

notifica di pignoramento

La questione assoggettabile alle evidenze giuridiche – di nullità o inesistenza – rispetto all’omissione dell’ingiunzione ex art. 492 c.p.c. (nell’ambito dell’atto di pignoramento presso terzi in conseguenza del mancato perfezionamento della notifica dell’atto in sè), è andata a strutturare la nascita di orientamenti diversi nell’ambito della giurisprudenza.

In base ad un primo orientamento, visto che sia l’ingiunzione al debitore esecutato (art. 492 c.p.c.), che l’intimazione indirizzata a terzi (ex art. 543 c.p.c.) vanno a rappresentare elementi fondamentali dell’atto di pignoramento, l’assenza anche solo di uno di questi elementi implica l’inesistenza giuridica dell’atto.

Allo stesso modo, stando ad un secondo orientamento, una conseguenza simile (ossia l’inesistenza giuridica del pignoramento) si palesa anche nel caso in cui l’atto è perfetto in sè, ma non viene notificato affatto al debitore. Tale orientamento si basa sul concetto che l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario deve eseguire verso il debitore esecutato, costituisce un fattore basilare del pignoramento, oltre che detenere carattere recettizio; di conseguenza, appare obbligatorio perfezionare la notifica.

Esiste però un altro orientamento il quale afferma che l’omissione nell’atto di pignoramento prezzo terzi dell’ingiunzione al debitore esecutato (art. 492 c.p.c.), non stabilisce l’inesistenza giuridica dell’atto in sè, implicandone solo la nullità formale. Questo perchè un atto è da considerarsi inesistente solo nel caso in cui non produca nessun effetto giuridico.

Secondo tale scuola di giurisprudenza quindi una notifica di pignoramento esente dell’ingiunzione di cui all’art. 492 c.p.c., ossia la cui notifica al debitore non è stata perfezionata, non risulta inesistente, bensì nullo, e in quanto tale rinnovabile.

Quest’ultimo orientamento è stato recentemente ribadito anche dalla Cassazione che ha specificato che l’atto di pignoramento in sé perfetto (ossia contenente anche l’ingiunzione rivolta al debitore esecutato) ma non notificato può essere sempre rinnovato, non implicando di contro l’inesistenza della procedura esecutiva.

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