2 Nozioni sulle Perdite da Investimenti Finanziari

Come procedere in caso di perdite da investimenti finanziari e a chi rivolgersi, nello specifico?
La salvaguardia legata alle perdite da investimento finanziario, si lega a doppio nodo, con quelle che sono le task specifiche di settore, pertinenti il panorama legislativo (sia nazionale che comunitario) teso a sviluppare concrete dinamiche di tutela, rivolte ai cosiddetti contraenti deboli.

Ci sono delle responsabilità precise, a cui l’intermediario finanziario deve attenersi, nell’ambito dell’operazione di tutela finanziaria del contraente? La risposta è certamente affermativa. L’intermediario in questione, sarà senz’altro soggetto al cosiddetto obbligo di informazione. La violazione di tale obbligo, implicherebbe, come deducibile, dei danni importanti agli investimenti del soggetto tutelato. Il contenuto legislativo che disciplina tale responsabilità, si configura come teso a tutelare il contraente, nella forma più concreta e solida possibile.

Sei un contraente alle prime armi, che ha deciso di puntare comunque su un preciso investimento finanziario? Allora, non ti resterà che raccogliere tutte le informazioni del caso, riguardo i doveri e gli obblighi pertinenti l’intermediario.


L’obiettivo è solo uno: programmare la tua tutela finanziaria, nella maniera più efficace ed idonea possibile.
In questa delicata operazione, il primo step è sicuramente rappresentato dalla raccolta di tutte quelle informazioni che ti permetteranno di capire cosa verrà richiesto in merito alla conclusione del contratto, includendo le potenziali conseguenze, nell’eventualità tu risultassi compromesso, circa l’esito del procedimento.

Sembra ormai pratica comune, il fatto che i risparmiatori esperti, si affidino spesso a path alternativi, risolvendosi nell’investimento dei propri capitali, su tools finanziari ad hoc (obbligazioni, azioni ect), al fine di aggiudicarsi un rendimento soddisfacente.
Ma qual’è la tendenza, invece, per quei contraenti in erba, non molto pratici delle rocambolesche capriole di Borsa? Questi, di solito, decidono di affidarsi alla propria banca.

L’ente bancario avrà quindi l’obbligo di gestire i titoli e valutare tutti i potenziali rischi, a cui il risparmiatore potrà andare incontro. Ciò permetterà al contraente, la possibilità di investire in un regime di concreta sicurezza.
Ma attenzione! Il rapporto che si instaurerà tra il risparmiatore e il suo intermediario bancario, non sarà comunque privo di pericoli.

Il mostro più terribile da sconfiggere ha un volto: quello del crollo delle azioni, con la conseguenziale perdita dei propri investimenti. Anche in quest’ultimo caso, la materia legislativa pertinente, ha elaborato tutta una serie di manovre di tutela per il risparmiatore, che lo porrebbero al riparo da ulteriori catastrofi finanziarie. In alcune specifiche condizioni infatti, il contraente è leggittimato a richiedere un risarcimento dei danni.
Ma quali sono esattamente, le responsabilità dell’intermediario finanziario, concentrato nella tutela dei depositi di un risparmiatore, nello sforzo di evitare perdite finanziarie laceranti?

 

Come scongiurare le perdite da investimenti finanziari: il contratto di intermediazione finanziaria

 

Il contenuto legislativo, in merito alle relazioni contrattuali sancite tra i contraenti e le imprese d’investimento, è stato profondamente impattato dal diritto comunitario.
Nell’ambito dell’ordinamento italiano, i pilastri fondanti del contratto di intermediazione finanziaria, sono moderati dall’articolo 23 del cosiddetto TUF (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

A questo, fa da eco la Consob, che garantisce alcuni Regolamenti peculiari (il più importante tra questi, è il n. 16190/2007).
Il contenuto legislativo, regolante il contratto d’intermediazione finanziaria, obbliga l’intermediario a qualificarsi come un c.d. soggetto abilitato; con questa particolare espressione, si fa riferimento a:

  1. le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia
  2. le SIM
  3. le SGR (società di gestione armonizzate)
  4. le SICAV
  5. le imprese di investimento extracomunitarie
  6. le banche italiane
  7. le banche comunitarie con succursale in Italia
  8. le banche extracomunitarie, autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento (art.
    1, c. 1, lett. r, t.u.f.)
  9. gli intermediari finanziari presenti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario

Lo step successivo al contratto di intermediazione quadro, è riferibile agli ordini di acquisto dei vari titoli.
Stiamo parlando di forme contrattuali, detenenti una natura esclusivamente esecutiva, perfettamente in linea con quanto già espresso all’interno del contratto quadro.

 

Cosa c’è da sapere: i dettagli da non trascurare

 

Prendendo in esame l’articolo 23 del T.U.F. di cui sopra, la materia legislativa inerente, implica la stesura di un contratto quadro scritto, tramite cui le parti (contraente ed intermediario), mettono nero su bianco, tutte le dinamiche fondamentali ed obbligate, le necessità ed ogni altra peculiarità, relativa all’operazione gestionale dei vari titoli.

In particolare, il contenuto dichiara che: “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio, appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.


La stesura e il necessario sviluppo del contratto quadro, rappresenta l’azione chiave precipua, in termini di validità in seno all’ordine. Vale a dire, che la mancata stesura scritta del contratto suddetto, implica l’annullamento in merito agli ordini di acquisto, a seguito dell’assenza di causa, dal momento che il contratto quadro rappresenta, in sé, la base causale delle istruzioni emesse dal risparmiatore, all’indirizzo del proprio intermediario.


Riferendoci nuovamente all’articolo 23 del T.U.F. (comma 1,1), c’è da appurare che la forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria, non rappresenta l’unico obbligo di genere. Una seconda obbligazione da espletare, implica infatti anche la consegna al cliente, circa il modello di contrattualizzazione intermediaria stipulato.
Rispetto a questo obbligo, appare dubbio se bisogna consegnare l’originale o solo una copia del contratto.

Basandoci comunque sull’ottemperanza letterale del contenuto legislativo in merito, appare deducibile la necessità di produrre due originali del contratto di intermediazione; uno per l’intermediario finanziario e l’altro da destinare al cliente.
Nell’eventualità l’intermediario non si risolva per una consegna del contratto originale al cliente, questo corrisponderà ad una violazione dei termini di legge, previsti dalla norma legislativa che regolamenta tale obbligo. In altre parole, l’intermediario verrà bollato come inadempiente.
Nell’eventualità di un intermediario inadempiente, andranno a consolidarsi due possibilità precise. L’ente bancario dovrebbe:

  1. Adempiere all’obbligo di legge (seppur in maniera tardiva)
  2. Risarcire il danno
    Appare naturalmente chiaro, come in un contesto del genere, la soluzione più cauta sarebbe rappresentata da una consegna tardiva del contratto al cliente, scongiurando così i vari obblighi di risarcimento previsti.
    Generalmente, l’adempimento da parte dell’ente bancario, potrebbe essere oggetto di coarto in sede giudiziaria, allo scopo di ottenere la concessione del rilascio contrattuale. In alternativa, si eserciterà il procedimento legale per il risarcimento del danno (strada non troppo spesso praticata, in quanto sarà necessario provare il danno, che in questo quadro non scaturisce da fattori propriamente sostanziali).

 

Il contratto di intermediazione finanziaria: oneri e obblighi informativi

 

Quali sono gli obblighi e le responsabilità a carico dell’intermediario finanziario e gli eventuali danni risarcibili da quest’ultimo?
Con l’obiettivo di scongiurare alcun tipo di perdita da investimento finanziario, la materia legislativa ha impostato una sequela di obblighi informativi ed oneri, di cui l’intermediario dovrà necessariamente farsi carico.

Gli obblighi informativi di cui sopra, sono regolamentati dall’art. 21 del TUF. Il primo comma dell’articolo, stabilisce che gli enti abilitati devono: “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati”.
Tra gli obblighi, figurano:

  1. Prospetto rischi
  2. Obblighi di informazione periodica
  3. Obbligo di compilazione del questionario

Gli obblighi informativi vanno a configurarsi come una forma di dovere generale, che gli enti bancari sono obbligati ad adempiere, in virtù di qualsiasi forma contrattuale.
Spetta all’ente bancario, infatti, guidare il risparmiatore nel percorso di consapevolezza, circa gli investimenti più idonei, rispetto soprattutto all’andamento corrente del mercato finanziario.

 

Il questionario

 

Inoltre, la banca dovrà proporre al cliente la compilazione di uno specifico questionario(MiFID), al fine di assemblare tutta una riserva di informazioni necessarie, rispetto all’investitore.
Questo passaggio appare fondamentale, al fine di valutare le eventuali competenze e conoscenze del cliente, circa l’universo finanziario; sarà proprio a partire da quest’ultimo step focale, che l’intermediario potrà mettere a punto il grado di obblighi informativi da adottare successivamente, nei confronti del cliente. In tal modo, si avranno felici opportunità di eludere potenziali danni da investimenti finanziari.


Il questionario MiFID, verrà somministrato dagli enti bancari, sia che si tratti delle usuali polizze vita, di trading online o comunque di qualsiasi altro tool presente all’interno del conto titoli.
Lo strumento questionario, è in grado di tutelare quattro tipi di prodotti finanziari precisi:

  1. Azioni
  2. Obbligazioni
  3. CFD
  4. Fondi derivati

In sintesi, il questionario MiFID, consente agli enti bancari e agli intermediari finanziari in senso lato, una valutazione oggettiva e coerente circa le conoscenze del settore, da parte del cliente. In tal modo, verrà fisionomizzato un profilo del cliente. Ciò privilegerà il tentativo dell’intermediario, di avanzare in armonia rispetto alle competenze del cliente, e alla selezione dell’investimento più giusto, circa le esigenze di quest’ultimo.

Nota bene: qualora l’intermediario non dovesse somministrare al cliente il questionario e gli obblighi informativi, pilotandolo verso opzioni di investimento fallimentari rispetto al suo profilo, questo causerà un danno consistente. In questo caso, l’azione dell’intermediario potrà essere sottoposta all’obbligo di risarcimento.

 

Prospetto rischi Vs perdite da investimento finanziario

 

Nell’ambito della stipulazione del contratto, l’intermediario finanziario sarà, inoltre, obbligato a fornire al cliente, il cosidetto prospetto rischi. Questo strumento, permetterà al risparmiatore di avere un quadro esaustivo in merito alla tipologia di rischio a cui vorrà sottoporsi.
In tale contesto, andranno evidenziati i punti di maggiore importanza, come un eventuale rating negativo delle azioni o ancora perdite della società emittente.


La documentazione pertinente il prospetto rischi, dovrà figurare come assolutamente chiara e completa.
Nell’eventualità questa non contenga tutte le informazioni del caso (o possieda info errate), o siano implicite alcune volontà speculative a discapito del cliente, questo godrà del diritto di risarcimento dei danni.

 

La periodicità dell’obbligo informativo

 

La fisionomia del mercato finanziario, è spesso subordinata ad elementi non del tutto prevedibili, che restano per forza di cose, ignare al cliente. Proprio per eludere questo ulteriore ostacolo, la giurisprudenza ha integrato alcuni obblighi di informazione aggiuntivi, lato intermediario. Questo sarà infatti obbligato ad un aggiornamento periodico del cliente, rispetto ai più recenti accadimenti che coinvolgono i titoli in gestione. Le info da fornire al cliente, dovranno prevedere tutte le componenti in grado di amplificare, potenzialmente, i valori di rischio settati all’inizio.

Spetta all’intermediario, infine, consigliare prontamente un immediato abbandono dell’investimento, laddove la situazione di mercato dovesse peggiorare.
Rispetto a quello che sarà il quadro corrente, l’intermediario potrebbe anche spronare alla vendita dei titoli in portafoglio.
Questa tipologia di allerte e suggerimenti, dovrà rivelarsi immediata e tempestiva da parte dell’intermediario. Qualora questo non avvenga, e il cliente subisca delle perdite, quest’ultimo risulterà abilitato a ricorrere in giudizio e pretendere un risarcimento dei danni.

 

Le responsabilità

 

La materia legislativa ha individuato diverse tipologie di responsabilità, in capo all’intermediario finanziario. Queste dipenderanno soprattutto dal momento esatto, in cui la negligenza ai danni del cliente sia stata espletata (se in fase precontrattuale o successiva).
Le necessità comportamentali al riguardo, sono regolamentate dall’art. 21 del TUF e dai Regolamenti Consob (n. 11522/98, 16190/07).

La disposizione di legge, pretende dagli intermediari: “la necessità di informare adeguatamente l’investitore sui rischi dell’operazione finanziaria e di astenersi dal compiere operazioni non adeguate al profilo di rischio dell’investitore; la necessità di segnalare l’esistenza di situazioni di conflitto di interessi e di agire, in caso di sussistenza, solo su espressa autorizzazione dell’investitore”.
La Corte di Cassazione ha inoltre ribadito al riguardo che: “una condotta intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell’operazione inadeguata, con riguardo particolare ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre” (sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I , n. 12544 del 18 maggio 2017).

 

La fase precontrattuale

 

Nell’ambito dello step precontrattuale, l’intermediario sarà tenuto ad espletare specifici obblighi informativi sopra citati, nell’obiettivo di palesare un quadro d’azione che risulti quanto più trasparente ed efficace possibile.
In particolare, l’intermediario dovrà:

  1. Assemblare le info fondamentali, al fine di valutare situazione e competenze finanziare del cliente
  2. Sviluppare e consegnare il documento informativo
  3. Consegnare il prospetto rischi inerente ed esaustivo, al fine di poter sollecitare la struttura contrattuale più idonea ed in linea al profilo cliente (e alla sua piena consapevolezza)

Qualora in questa fase preventiva, si sia palesata una violazione dei doveri obbligati, da parte dell’intermediario, inducendo così il cliente ad investimenti finanziari fallaci, quest’ultimo potrà iniziare le pratiche relative alla richiesta di un risarcimento danni da perdita finanziaria.
La responsabilità precontrattuale deriva dalla violazione di obblighi dettagliati e puntuali (protezione, informazione e buona fede). Questi obblighi vengono regolamentati dall’art. 1337 c.c.
E’ chiaro che urgerà una controprova, in merito alla coerenza vigente tra l’assenza dell’obbligo di informazione e l’effettivo danno finanziario subito.

 

La fase contrattuale

 

Successivamente alla firma del contratto, l’intermediario sarà obbligato ad un aggiornamento costante del cliente, al fine di esporlo in una situazione di vantagio ottimale (in termini valutativi), circa le dinamiche di fattibilità pertinenti le varie manovre di investimento.
Attività scostanti da parte dell’intermediario, o prive di trasparenza ed obblighi informativi nei confronti del cliente, metteranno quest’ultimo nella condizione di ricorrere ad un risarcimento dei danni, qualora si sia contratta una perdita patrimoniale causata dalla negligenza dell’ente bancario (causa che andrà ovviamente provata).

Questo quadro potrebbe palesarsi nel momento in cui l’intermediario ometta di allertare il cliente, in merito a potenziali conflitti di interesse, o ancora nello spronare il cliente ad operazioni sbilanciate rispetto alla situazione finanziaria di quest’ultimo. Lo stesso vale, nel caso in cui l’intermediario non ottemperi gli obbligi di informazione periodica previsti dalla legge.
In questo contesto, l’articolo 1218, parla di responsabilità contrattuale, a seguito dell’inadempimento di obbligazione.

Oltre che ricorrere in giudizio per un risarcimento dei danni, il cliente potrà anche richiedere una risoluzione definitiva del contratto, in merito ad un inadempimento importante.
I termini del risarcimento, saranno bilanciati dalla differenza tra il valore dei titoli al momento dell’acquisto e il valore effettivo degli stessi, nel momento di richiesta del risarcimento.

 

Inefficacia contrattuale

 

Appare d’obbligo a questo proposito, dettagliare che le operazioni di risarcimento per le perdite da investimenti finanziari, non implicano automaticamente la nullità del contratto ( ordini d’acquisto inclusi).
Il contratto verrà annullato nel momento in cui presenti difetti di forma, che impediscano al contraente una chiara comprensione di tutte le informazioni presenti nello stesso, in quanto l’obiettivo principale del contratto è quello di cautelare il contraente per mezzo della forma. Questa, si risolve quale sinonimo di informazioni, tese a garantire che il cliente abbia recepito appieno i contenuti espressi, efficacizzando così il processo informativo.

 

Cosa fare

 

Lanciarsi nell’universo finanziario, obbliga allo sviluppo di una certa cauta consapevolezza.
Se hai sperimentato investimenti finanziari rivelatisi fallaci e desideri approfondire le dinamiche di responsabilità in seno all’intermediario che ti ha seguito nelle varie operazioni, sarebbe opportuno rivolgerti ad un professionista del settore.
Data la complessità della disciplina, se vuoi davvero tutelare i tuoi investimenti, ti consigliamo di compilare il Modulo di Contatto presente sulla nostra pagina.

I nostri consulenti qualificati di Studio Etiko, sapranno assisterti in ogni fase del processo in merito alla richiesta di risarcimento.
Si tratta di un servizio che eroghiamo gratuitamente. Come nel caso degli altri contenziosi bancari, non ci sono costi anticipati di cui dovrai preoccuparti. Il nostro compenso maturerà solo in caso di rimborso a favore del cliente e, in caso contrario, nulla ci sarà dovuto.

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