Hai subito concrete perdite da trading online e vuoi ottenere un risarcimento? In questo caso, potresti avere bisogno di professionisti del settore esperti in diritto finanziario.
Che cos’è il trading finanziario?
Per usare una definizione tra le più semplici ed esplicite possibili, il trading finanziario si riferisce alla compravendita di strumenti finanziari. Questi strumenti possono essere suddivisi in diverse tipologie; tra le categorie principali troviamo:
Azioni: singole quote della proprietà di una società, ad esempio di Apple, Google o HSBC
Indici: media ponderata del valore di un paniere di titoli, come DAX30, FTSEMib, Dow Jones 30. Ad esempio DAX30 rappresenta con un solo numero il valore dei 30 titoli che lo compongono
Forex: valute globali, compresi sterlina, dollaro, euro
Materie prime (commodity): può trattarsi di asset fisici, materie prime e prodotti agricoli. Ad esempio l’oro, il petrolio o il mais
Molto spesso i privati e le società negoziano tali strumenti finanziari in quanto urgono di certi asset per uso personale o ancora per la propria attività: ad esempio se si vuole viaggiare dall’Europa agli Stati Uniti si avrebbe la necessità di cambiare euro in dollari. Procedendo con questa transazione, si sta operando nell’ambito del mercato forex.
C’è da sottolineare comunque che nella maggior parte dei casi gli operatori finanziari non hanno effettivamente bisogno di possedere gli asset oggetto di negoziazione. In realtà lo scopo reale è un altro. Qual’è? Quello di ricavare un profitto dalle variazioni di prezzo di questi prodotti finanziari, ad esempio acquistandoli ad un prezzo basso e rivendendoli in un secondo momento ad un prezzo più elevato.
Le scelte
Sei un investitore che ha concluso delle operazioni finanziarie online ma pensi che l’intermediario non abbia eseguito i propri oneri con coerenza, trasparenza e professionalità, tutti principi a cui quest’ultimo è obbligato in base alle norme legislative attinenti? Se ti stai domandando come recuperare i soldi persi nel trading, potresti trovarti a fronteggiare due scelte precise e peculiari:
- Hai perso dei soldi e non sai se puoi ancora fidarti del tuo broker o intermediario, ma vorresti comunque tentare la strada di provare ad investire ulteriormente per cercare di recuperare quanto perso
- Hai perso somme di denaro nel trading e sei assolutamente sicuro che non puoi più recuperare e l’unica strada è intraprendere la via legale facendo causa al tuo broker
Non a caso, sono molti i soggetti che alla fine si decidono a rivolgersi ad uno studio legale che possa assisterli concretamente nel recupero delle perdite da trading.
Professionisti esperti in diritto finanziario e trading, infatti, riusciranno nella maggior parte dei casi a ricavare un risarcimento del danno subito e molto spesso causato da alcune violazioni legislative intraprese dai broker e/o intermediari.
Il trading online
Tramite il trading online, il soggetto interessato gode del diritto di usufruire di quelle stesse garanzie previste per l’investimento classico.
La Comunicazione Consob n. DI/30396 del 21/4/2000, relativa al trading online, pare rappresentare un elemento chiave di primaria importanza in proposito, in quanto aiuta a chiarire ed espletare le regole precipue a cui ogni intermediario finanziario dovrà attenersi.
Infatti, le specifiche modalità di acquisto e vendita di strumenti finanziari, non consentono agli intermediari di trascurare le disposizioni a cui questi ultimi risultano comunque essere vincolati.
Questo è ciò che è stato messo in chiaro dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e dalla Consob, per mezzo di una comunicazione pubblicata ad hoc, in cui si afferma di
“riconoscere agli intermediari piena libertà di ricorrere ad Internet per la prestazione dei propri servizi, in un quadro peraltro di perdurante garanzia circa il rispetto delle regole di condotta vigenti”.
L’incremento dell’utilizzo delle piattaforme online da parte degli investitori, coadiuvata ad enormi lacune di trasparenza degli intermediari, hanno condotto alla nascita di moltissime controversie presentate all’ACF.
L’ACF, peraltro, si è dichiarato di recente come assolutamente competente nel decidere in relazione ad una scorretta gestione o meno – da parte degli intermediari – dell’utilizzo di tutte quelle piattaforme di Home Banking.
Trading online: gli oneri informativi degli intermediari
Stando a quanto messo a punto dalla Comunicazione della Consob, rappresenta un onere dell’intermediario quello di
“dotarsi di sistemi informativi interni adeguati a garantire, tenuto conto dei volumi delle transazioni disposte, il rispetto dell’obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori” .
La stessa Comunicazione della Consob procede poi nello specificare che
“può risultare opportuno concludere accordi con Internet provider e con altri soggetti coinvolti nel processo, idonei a garantire la funzionalità efficiente del servizio prestato.
In ogni caso è necessario che l’intermediario predisponga adeguate procedure e risorse per far fronte ad eventuali “cadute” (anche temporanee) del sistema automatizzato, dotandosi di strumenti alternativi, efficienti e strutturati, che consentano alla clientela di proseguire l’operatività.
Si rammenta che le modalità e le caratteristiche di tali strumenti alternativi di ricezione degli ordini devono essere indicate già nel testo contrattuale”.
Tutte le disposizioni legislative entro cui gli investitori risultano coinvolti, non possono quindi essere ignorate o risultare inefficaci tramite il trading online.

Stando all’art. 21 del Testo Unico della Finanza (TUF), gli intermediari sono indotti a rispettare l’obbligo di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nel contesto peculiare della prestazione dei servizi di investimento e di gestione patrimoniale.
Ne deriva quindi che non dovrà esserci alcuna differenza tra le info fornite a chi investe in filiale e a chi invece procede in maniera autonoma tramite l’online banking. In questo secondo caso comunque, va sottolineato che spesso non basta la sola profilatura Mifid (corrispondente ad una specifica direttiva europea a tutela degli investitori, la quale obbliga gli intermediari – banche, imprese di investimento, intermediari, ect. – a fornire una serie di informazioni ai propri clienti prima di procedere con le operazioni di investimento, con l’obiettivo ultimo di rendere questi consapevoli dei contesti e delle modalità specifiche di svolgimento del loro rapporto con l’intermediario), ma per alcuni prodotti finanziari, determinati soggetti con una conoscenza limitata, si troveranno impossibilitati ad acquistarli.
La Mifid impone inoltre alle banche di predisporre una serie di domande ai clienti (la c.d. profilatura del rischio), con l’obiettivo di acquisire le informazioni necessarie ad effettuare le valutazioni di adeguatezza e/o di appropriatezza in merito agli investimenti da compiere o da raccomandare.
Nello specifico, tali informazioni devono riguardare:
– la conoscenza e l’esperienza del cliente nell’effettuare particolari investimenti (in particolare vengono richiesti quali sono gli investimenti con i quali il cliente ha maggiore dimestichezza, la loro natura, il volume negoziato e la frequenza di tali investimenti effettuati in precedenza, nonché quale è il livello di istruzione e la professione del cliente);
– la situazione finanziaria del cliente (come le fonti e il volume del reddito, il patrimonio complessivo e gli impegni finanziari);
– gli obiettivi di investimento (con particolare attenzione alle preferenze in materia di rischio e alle finalità dell’investimento).
Perdite da trading e carenze informative
Come comportarsi in caso di perdite nel trading online causate da carenze informative?
Nell’eventualità di carenze informative e violazioni da parte dell’intermediario in relazione ai propri oneri di diligenza, sarà possibile rivolgersi a professionisti esperti di diritto finanziario.
In questi casi, il primo step da compiere sarà quello di inviare un reclamo per poi rivolgersi all’ACF, l’Arbitro Controversie Finanziarie della Consob.
Si attenzioni in proposito la Decisione del Collegio ACF del 3 aprile 2019 che, nell’aderire al ricorso dell’investitore, ha dichiarato che:
“con riferimento alla censura riguardante la mancata assunzione delle informazioni necessarie per eseguire la valutazione di appropriatezza – valutazione, questa, certamente dovuta anche nell’ambito di un servizio di esecuzione di ordini, ed anche ovviamente in caso di investimenti disposti da remoto (la circostanza che l’investitore si avvalga di strumenti telematici per disporre le operazioni non può giustificare un abbassamento della sua soglia di tutela) – il Collegio non può esimersi dal rilevare che il profilo del ricorrente è stato rilevato dall’intermediario solo al momento dell’apertura del rapporto, poi in maniera piuttosto generica […]ed oltretutto da allora mai più aggiornato”.
Investimenti all’estero e legge italiana
Ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento UE 593/2008, nei contratti portati a termine dai consumatori con una seconda persona che agisce nell’esecuzione della sua attività professionale o commerciale, varrà la legge del paese in cui il consumatore detiene la residenza.
Ciò varrà anche nel caso di quei servizi finanziari ai sensi dell’art. 26 inclusi dallo stesso Regolamento, secondo cui
“Ai fini del presente regolamento, i servizi finanziari quali i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori prestati da un professionista a un consumatore … dovrebbero essere soggetti all’articolo 6 del presente regolamento”.
Questo concederà la possibilità ai consumatori vittime di trading online con operativo con sede all’estero, di fare causa in Italia e far valere le leggi italiane con l’obiettivo di chiedere risarcimento del danno subito.
Operatore qualificato: no risarcimento?
Molti soggetti subiscono perdite dopo aver firmato con la propria banca di riferimento o con il broker, la dichiarazione di configurarsi come “operatore qualificato”.
L’operatore qualificato è quel soggetto che per via di competenze professionali e personali – oltre che per esperienza di investimenti – gode della possibilità di impiegare strumenti più rischiosi e azzardati nell’eseguire operazioni di trading.
La dichiarazione di operatore qualificato comunque non può essere sottoscritta in ogni contesto e situazione, dal momento che il broker dovrà compiere una serie di controlli e la banca risulterà responsabile circa l’omissione degli obblighi informativi anche nel caso in cui il cliente dovesse configurarsi come operatore qualificato.
Nel dettaglio, la Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza 29107/2020, ha affermato il diritto al risarcimento del cliente alias operatore qualificato, per l’omissione dei doveri informativi della banca nell’ambito della stipula di un eventuale SWAP sottoscritto a “protezione” di un finanziamento rivelatosi poi fallimentare per il cliente.
Parliamo di obblighi che devono essere adempiuti nei confronti di ogni tipo di investitore, quindi anche di quei soggetti che effettuano operazioni finanziarie online in maniera del tutto autonoma.
Quando il contratto di swap è nullo?
Il contratto di swap (un contratto derivato simmetrico con il quale due soggetti si impegnano a scambiare periodicamente delle somme di denaro calcolate applicando al medesimo capitale due diversi parametri riferiti a due diverse variabili di mercato), risulta nullo se non è stato chiarito a monte il rischio assunto nell’operazione di investimento: questo è quanto affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 10/8/2022.
La validità del contratto di swap implica un accordo completo ed esaustivo tra investitore ed intermediario circa ogni peculiarità contrattuale in essere.
Un accordo swap valido deve contenere l’indicazione dei costi, degli scenari probabilistici e il metro qualitativo e quantitativo dell’alea contrattuale e dei costi.
La cassazione chiarisce che nell’eventualità l’intermediario abbia oscurato i costi, questo avrà terminato un contratto completamente invalido. Le conseguenze? Cadranno sui termini di prescrizione, calibrando l’ipotesi entro cui sia avvenuta solo una violazione di regole di condotta oppure anche circa gli obblighi informativi.
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