Sovraindebitamento: 2 info pratiche

Cosa si intende esattamente per legge di sovraindebitamento aggiornata, ergo Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza?

Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, attuato in virtù della delega conferita al Governo con la Legge 155/2017, è entrato in vigore il 15 luglio 2022. Parliamo di una riforma integrale circa la legge sul sovraindebitamento e il decreto legislativo fallimentare. Ma quali novità avrebbe apportato l’entrata in vigore del Nuovo Codice?

Il 15 luglio 2022 è entrato definitivamente in vigore il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs.14 /2019 ), in applicazione della Legge n.155 del 2017.

Come già accennato sopra, tale manovra ha sancito lo start in merito alla riforma della legge fallimentare e di quella sul sovraindebitamento, in merito all’attuazione della delega risalente ormai a cinque anni fa e oggetto di graduali revisioni e numerosi rinvii, motivati sia dalla crisi da Covid-19 che dall’allarme economica, passando per la nuova direttiva europea che ha sancito un adeguamento obbligato da parte dell’Italia.

Il D.Lgs. 83/2022 è ormai entrato ufficialmente in vigore.

Sovraindebitamento: cosa cambia con l’entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi?

Come detto, la prima fondamentale differenza è che la Legge sul sovraindebitamento (Legge 3/2012) e la Legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) risultano ora sostituite dal nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Pertanto, tutti coloro che vessano in una condizione di sovraindebitamento, o detengono un’impresa in fallimento, devono fare riferimento alla nuova normativa: il Dlgs 14/2019.

Ma attenzione! Chi, invece, aveva già in essere una procedura, un ricorso o un’istanza di sovraindebitamento, con la Legge 3/2012 o con la legge fallimentare, dovrà continuare a riferirsi ai decreti legislativi precedenti, i quali non hanno subito alcuna abrogazione.

Rispetto alle news sintetizzate all’interno del Nuovo Codice, il quale mira a ricalibrare l’intera disciplina di procedure d’insolvenza e concorsuali (in 391 articoli), ecco di seguito una sintesi dei topics principali:

  • Eliminazione del termine “fallimento”, sostituito da “liquidazione giudiziale” – e con questo ogni connotazione di discredito personale e morale in seno all’imprenditore insolvente.
  • Centralità dell’azienda e del tentativo di conservazione della stessa e non dell’imprenditore coinvolto nella crisi.
  • “Crisi” definita come “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore” considerata quindi solo come un momento difficoltà temporanea e reversibile.
  • Semplificazione delle procedure legate al sovraindebitamento e definizione diversa.
  • Introduzione dell’esdebitazione del debitore incapiente e semplificazione dell’esdebitazione per gli altri soggetti.
  • Confermata la composizione negoziata della crisi, introdotta con il D.L. n. 118/2021, convertito nella legge n. 147/2021 e che prevede che l’imprenditore in condizioni di difficoltà economica possa rivolgersi alla CCIAA del proprio territorio e possa richiedere la nomina di un esperto indipendente che lo aiuti nell’operazione di sanare nuovamente l’impresa.

Sovraindebitamento, esdebitazione.

Sovraindebitamento: perchè questa Riforma?

La rielaborazione integrale delle legge fallimentare e di quella legata al sovraindebitamento, ha rappresentato un passaggio fondamentale, relativo alla semplificazione circa l’ingresso nei meandri intricati delle varie procedure, oltre che per porre una soluzione ad alcune falle normative, le quali avevano già condotto in passato a sentenze diverse su casi molto simili, in seno ai vari tribunali italiani.

L’obiettivo della riforma? Tra gli altri, quello di intercettare a stretto giro lo stato di crisi in cui vessano le aziende con l’obiettivo di affrontarne la chiusura, grazie proprio ad un meccanismo di segnalazione efficace.

Il decreto legislativo n. 83 del 2022 ha, pertanto, attuato la Direttiva (UE) 2019/1023 e traslocato all’interno del Codice dell’insolvenza, quelle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 118 del 2021 sulla composizione negoziata della crisi.

Le revisioni al Codice della Crisi d’Impresa da parte del Governo implicano:

  • L’attuazione della direttiva UE n. 1023/2019, relativa alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione;
  • La revisione degli accordi di risoluzione extragiudiziale, con l’obiettivo di incentivare le parti a farne un uso più concreto;
  • Il potenziamento dei meccanismi di soluzione della crisi per evitare la liquidazione giudiziale (ovvero l’ ex fallimento) delle imprese;
  • La specializzazione degli uffici giudiziari e delle autorità amministrative competenti per le procedure concorsuali;
  • La spinta alla digitalizzazione delle procedure anche attraverso la creazione di apposite piattaforme online.

Sovraindebitamento: le anteprime legislative entrate in vigore a gennaio 2021

La crisi pandemica relativa al Covid-19, colpevole di aver quasi disintegrato l’intero tessuto economico internazionale per l’anno 2020, ha comportato un primo importante slittamento in merito all’entrata in vigore del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Tale decisione sarebbe stata giustificata circa il desiderio di continuare ad agire in virtù della disciplina precedentemente consolidata, consentendo così a professionisti, realtà aziendali e soggetti singoli di combattere in maniera più sicura la fase apice dell’emergenza economico-sanitaria.

Ad ogni modo, si sono necessariamente palesate alcune anticipazioni del CCII, entrate poi in vigore a gennaio 2021 tramite la legge di conversione del Decreto Ristori (Legge 176/2020), la quale ha stabilito importanti modifiche alla Legge 3/2012.

Ma quali modifiche esattamente?

Esdebitazione: le novità

L’esdebitazione corrisponde praticamente alla liberazione da tutti quei debiti residui, palesando eccellenti opportunità di ripartire da zero. Giocando, inoltre, di anticipo rispetto ai contenuti del decreto legislativo 115/2017, la Legge 176/2020, conosciuta anche come mini riforma del sovraindebitamento, ha consentito a tutti quei consumatori che non sono nelle condizioni di poter fare un’offerta ai propri creditori, di addentrarsi nel multisfaccetato universo dell’esdebitazione.

Si tratta infatti di una norma profondamente vantaggiosa per quei soggetti bollati come incapienti, avendo contratto debiti per scopi personali, oppure vincolati ad un’attività aziendale.

Parliamo appunto dell’esdebitazione dell’incapiente, la quale prevede che il sovraindebitato incapiente possa recepire, pur se una sola volta nella vita, la liberazione da tutti i debiti, senza alcuna necessità di dover soddisfare le richieste dei propri creditori.

Le misure protettive

Le misure protettive del patrimonio del sovraindebitato sono oggetto di ampliamento ed efficacizzazione in tempi molto più rapidi; in quest’ottica, restano vigenti l’inammissibilità di azioni esecutive o cautelari individuali, unitamente alla sospensione dei processi cautelati pendenti o esecutivi.

Nell’ambito dell’accordo di composizione della crisi (concordato minore), i possessori di crediti impignorabili risultano esenti dalla pratica di sospensione, e questo fattore non fa altro che protrarre l’ostacolo circa il potenziale risanamento di imprese minori e singoli professionisti.

La falcidiabilità dei tributi

Il decreto legislativo 176/2020, come già programmato anche all’interno del CCII, conferma l’opportunità di stralciare il debito imputabile all’Iva, nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, seguendo una metodica già in essere nell’ambito delle procedure fallimentari.

Nell’ambito del sovraindebitamento, infatti, vigeva il divieto di falcidia dell’IVA, oltre che delle ritenute operate e non versate. Il planning normativo contenuto nella Legge 3/2012 (art.7) aveva comunque subito il varo di illegittimità, e quindi non trovava più alcuna ragione di applicazione (Corte Costituzionale, sentenza del 20 novembre 2019, n. 245).

Il nuovo Codice ha inglobato quanto sancito dai Giudici costituzionali, prevedendo esplicitamente che Piano e Concordato minore possano implicare che i debiti IVA vengano pagati solo in parte, e non più solo dilazionati.

La famiglia ergo soggetto unitario

Già da parecchio tempo la famiglia è recepita come soggetto unitario, per cui la nuova disciplina include le cosiddette procedure famigliari. Nell’eventualità in cui il meccanismo di indebitamento interessi intere famiglie o conviventi, la strutturazione della procedura risulterà unitaria, pertanto la normativa consente di presentare un progetto unico circa il risanamento della crisi da sovraindebitamento.

Ciò prevede la nomina di un singolo giudice delegato, oltre che di un unico OCC e la definizione di un unico attivo e passivo, come base predeterminata su cui calcolare i compensi.

Cosa resta distinto? Solo le masse attive e passive.

Inoltre, la concezione di “famiglia” è intesa secondo i requisiti di un dominio molto più ampio, in quanto include i parenti fino al 4° grado.

Ma non è tutto! Sono legittimati a rispondere ai meccanismi di procedura congiunta anche quei soggetti sovraindebitati, i cui debiti prevedono un unico comun denominatore: un esempio, i soci di una società in nome collettivo.

Sovraindebitamento: il consumatore

Il nozione etimologica di settore legata al termine “consumatore”,, implica anche le persone fisiche, soci e società di persone, i quali vessano in uno stato di sovraindebitamento, dovuto a motivazioni esterne all’attività d’impresa, e che di conseguenza hanno accumulato debiti di natura personale.

Inoltre, in caso di accordo di composizione della crisi, gli effetti coinvolgeranno anche i soci illimitatamente responsabili.

Codice Crisi e Legge 3/2012: due leggi a confronto

Si è già discusso rispetto al fatto che tra i presupposti fondanti legati alla riforma del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, siano promosse anche le procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento e che queste risultino quindi disciplinate all’interno di un corpus normativo unitario, accanto alle varie procedure concorsuali disciplinate in precedenza dalla Legge Fallimentare.

Nota bene: l’insolvenza dell’imprenditore commerciale sarà trattata insieme a quella del debitore civile.

Confrontiamo ora il Dlgs 14/2019 (in attuazione della Legge 155/2017) e la Legge 3/2012. L’essenziale corrispondenza in seno alle procedure, palesa anche alcuni sinonimi di novità. Ma quali?

Le procedure per i soggetti non fallibili diventano 4

All’interno del Nuovo Codice Crisi, si ritrovano le 3 procedure della legge 3/2012, ma con una definizione ben diversa. Inoltre viene aggiunta la procedura di esdebitazione del debitore incapiente:

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Precedentemente definito piano del consumatore; resta riservato solo ai consumatori, quindi a persone fisiche in condizione di sovraindebitamento.

Il Giudice analizza la documentazione presentata e prevede la tutela di una somma necessaria al sostentamento del debitore e del proprio nucleo famigliare.

Concordato minore

Parliamo dell’accordo di composizione della crisi, il quale, in virtù del nuovo decreto legislativo, mira a rivolgersi solo agli imprenditori e ai professionisti che propongono ai creditori un piano di rientro dai debiti e che intendano proseguire il flusso della propria attività d’impresa o professionale.

I soggetti che vessano in una condizione di sovraindebitamento, sono legittimati a presentare ai creditori, per mezzo dell’Organismo di Composizione della Crisi, una specifica proposta di concordato minore, nella condizione in cui il piano permetta di perseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

Grazie al Nuovo Codice, non è più obbligatorio il raggiungimento dell’approvazione da parte del 60% dei creditori, com’era stato precedentemente stabilito nella legge 3/2012; il concordato minore viene approvato dai creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Successivamente alla verifica da parte del tribunale, il giudice omologa il concordato quando reputa che il credito dell’opponente è idoneo a ricevere un riscontro economico non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale per effetto dell’esecuzione del piano.

Liquidazione controllata

Per liquidazione controllata ci si riferisce a quel meccanismo che nell’ambito della Legge 3/2012, viene definito “liquidazione dei beni”. Si tratta dell’unica procedura in grado di rivolgersi sia al consumatore che all’impresa. Questo tipo di prassi prevede l’estinzione del debito tramite la liquidazione del proprio patrimonio.

Quali sono, in proposito, le principali differenze con la procedura disciplinata dalla Legge 3/2012?

Durata: 3 anni e non più 4.

Esdebitazione di diritto

L’esdebitazione viene accordata automaticamente dal Giudice con il decreto, grazie al quale viene predisposta la chiusura della liquidazione (esdebitazione di diritto).

Riguardo invece le procedure disciplinate dalla Legge 3/2012, il diritto dell’esdebitazione resta un tipo di concessione riservata solo a seguito di una specifica procedura attivata per volontà del debitore.

Esdebitazione di diritto part.2

Pratica già spronata dalla riforma del sovraindebitamento del 2020, questa nuova procedura è presente anche all’interno del Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Le condizioni fondamentali per ottenere tale vantaggio sono:

  • La concreta incapacità di offrire qualsiasi tipo di bene, né allo stato attuale né in futuro. Il debitore sarà obbligato ad estinguere il debito applicando esclusivamente un 10%, solo se nell’arco temporale di quattro anni dal decreto emesso dal Giudice, giungano utilità concrete.
  • La meritevolezza del debitore, ossia l’assenza del presupposto di frode verso i creditori, oltre che la mancanza di dolo o colpa grave in merito alle motivazioni che hanno condotto all’indebitamento.


La procedura ha una durata di quattro anni.

La tutela del debitore incapiente rappresenta una via di fuga fondamentale, rivolta a tutti coloro che si sono trovati in una grave condizione debitoria, non per cause proprie, e che possono davvero tirare un respiro di sollievo rispetto alle varie problematiche di debito.

L’esdebitazione viene riconosciuta tramite un decreto del giudice, il quale analizza la sussistenza della meritevolezza e l’insussistenza di atti di frode, ossia di dolo o colpa grave nell’indebitamento.

Accedere alle procedure di sovraindebitamento

Le procedure della nuova legge sono rivolte ai seguenti soggetti:

  • persone fisiche
  • artigiani
  • aziende agricole
  • imprenditori individuali
  • professionisti
  • start-up innovative
  • piccole imprese sotto soglia

Fino al 15 luglio 2022 i consumatori potevano accedere a tutte e tre le discipline del sovraindebitamento.
Adesso sarà possibile scegliere tra il Piano e la Liquidazione controllata, ma non più il Concordato minore.

Piccoli imprenditori, professionisti, artigiani e altre figure, potranno non essere soggette a liquidazione giudiziale se:

  • continuano a svolgere attività d’impresa o attività professionale, potendo quindi accedere al Concordato minore e alla Liquidazione controllata;
  • non continuano a svolgere attività d’impresa o attività professionale, con possibilità di accesso esclusivamente alla Liquidazione controllata.

Similmente al precedente assetto normativo, è il debitore colui il quale risulta legittimato a presentare domanda di Piano e Concordato minore.

Diverso invece il quadro relativo alla Liquidazione controllata.

Oltre al debitore, adesso possono presentare domanda di Liquidazione:

  • Il creditore, nell’eventualità di pendenza di una procedura esecutiva individuale.
  • Il pubblico ministero, nel quadro di pendenza di una procedura esecutiva individuale riguardante un imprenditore insolvente.

La Liquidazione risulterà impraticabile se pesano sul debitore un Piano o un Concordato minore o se ancora il debitore ne abbia fatto richiesta di accesso.

Queste condizioni bocciano in effetti ogni tipo di iniziativa promossa dai creditori o PM. L’obiettivo, in questo preciso scenario, è quello di recuperare in tempi brevi una qualche soluzione ai problemi di sovraindebitamento, concedendo al debitore l’opportunità di scegliere un’alternativa altra rispetto alla liquidazione controllata.

Conferma del requisito di meritevolezza del debitore

La relazione dell’OCC, in seno alle ragioni circa l’indebitamento, la diligenza del debitore nel contrarre obbligazioni e i motivi che hanno condotto all’inaugurazione della procedura, restano elementi validi e fondamentali per consentire al giudice di ponderare la meritevolezza del debitore, anche in un’ottica legata all’assenza di atti di frode.

Tale relazione viene imposta dal Piano e anche dal Concordato minore.

Rispetto invece alla Liquidazione controllata, la disamina analitica dell’OCC, è tenuta a contenere solo una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata, oltre che sul quadro economico, patrimoniale e finanziario del debitore.

Risulta necessario chiarire, quindi, che la liquidazione controllata non è una misura a favore del debitore, bensì un tool a tutela del creditore.

Responsabilità del creditore

Sia all’interno del Piano che nel Concordato minore, sono incluse sanzioni processuali a carico del creditore che si faccia onere di “prestito irresponsabile”, ossia che abbia consapevolmente o colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o la sua degenerazione, o ancora che non abbia verificato responsabilmente il merito creditizio.

In particolare, il creditore è esonerato dal presentare osservazioni al Piano, né potrà avvalersi dell’opposizione o reclamo in sede di omologazione del Piano e del Concordato, anche nell’eventualità risultasse dissenziente; inoltre non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

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